Categoria: Attività istituzionale
Area tematica: Tematiche generali

Opportuni chiarimenti sul seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2007 in materia di attività giornalistica presso le pubbliche amministrazioni.

 XV  Legislatura ARS

                             INTERROGAZIONE
                            (risposta orale)

  N. 935 - Opportuni chiarimenti  sul  seguito  della  sentenza
           della  Corte  costituzionale  n.  189  del  2007  in
           materia  di   attività   giornalistica   presso   le
           pubbliche amministrazioni.

              All'Assessore  per  la  famiglia,  le   politiche
           sociali e  le  autonomie  locali,  premesso  che  la
           sentenza della Corte costituzionale n.  189/2007  ha
           sancito:

              1. l'illegittimità costituzionale  dell'art.  58,
           comma 1, della  legge  della  Regione  siciliana  18
           maggio 1996, n. 33 (relativa  a 'Interventi  urgenti
           per  l'economia.  Norme  in  materia   di   impresa,
           agricoltura, artigianato, lavoro, turismo  e  pesca.
           Disposizioni   su   altre   materie,   modifiche   e
           abrogazione di norme'), nella parte in  cui  prevede
           che il contratto nazionale di  lavoro  giornalistico
           si applica anche ai giornalisti degli uffici  stampa
           negli enti locali siciliani;

              2. l'illegittimità costituzionale  dell'art.  16,
           comma 2, della  legge  della  Regione  siciliana  17
           marzo 2000,  n.  8 ('Disposizioni  programmatiche  e
           finanziarie per l'anno 2000'), nella  parte  in  cui
           prevede  che   la   qualifica   e   il   trattamento
           contrattuale di capo servizio si  applica  anche  ai
           componenti degli uffici  stampa  negli  enti  locali
           siciliani;

              3. l'illegittimità costituzionale dell'art.  127,
           comma 2, della  legge  della  Regione  Siciliana  26
           marzo 2002,  n.  2 ('Disposizioni  programmatiche  e
           finanziarie per l'anno 2002'), nella  parte  in  cui
           prevede che ai  giornalisti  componenti  gli  uffici
           stampa  già  esistenti  presso  gli  enti  locali  è
           attribuita   la   qualifica   e    il    trattamento
           contrattuale di redattore capo, in applicazione  del
           contratto nazionale di lavoro giornalistico;

              osservato che la Corte,  in  un  passaggio  della
           sentenza, ha statuito che  'le  norme  censurate  si
           pongono  in  contrasto  con  il  generale  principio
           secondo  il  quale  il  trattamento  economico   dei
           dipendenti pubblici, il cui  rapporto  di  lavoro  è
           stato privatizzato, deve essere  disciplinato  dalla
           contrattazione collettiva';

              rilevato che  dall'esame  della  sentenza  emerge
           come   la   Corte   costituzionale   abbia   espunto
           dall'ordinamento giuridico le  norme  che  attengono
           esclusivamente   agli    aspetti    retributivi    e
           all'inquadramento  con  mansioni  giornalistiche  di
           capo  redattore  e  non  già  quelle   che   tuttora
           riconoscono, perché non interessate dalla pronuncia,
           il diritto all'inquadramento giuridico con  mansioni
           di  giornalista  del  personale  destinatario  delle
           norme in esame;

              rilevato altresì che:

              l'effetto retroattivo della sentenza della  Corte
           costituzionale inficia le norme dichiarate contrarie
           alla  Costituzione,   in   quanto   inefficaci   fin
           dall'origine, salvo  per  le  situazioni  giuridiche
           consolidatesi   per   effetto    di    eventi    che
           l'ordinamento giuridico riconosce idonei a  produrre
           tale effetto quali, ad esempio, le sentenze  passate
           in  giudicato,  gli  atti  amministrativi  non   più
           impugnabili,  la   prescrizione   e   la   decadenza
           (Cass.civ. sez III 28 luglio 1997, n. 7057);

              e  ancora,  'la  retroattività   delle   sentenze
           interpretative addittive,  pronunciate  dalla  Corte
           Costituzionale, trova il suo naturale  limite  nella
           intangibilità  delle  situazioni  e   dei   rapporti
           giuridici ormai esauriti in  epoca  precedente  alla
           decisione della Corte' (Cons. giust. Amm. Sicilia 24
           settembre 1993, n. 319);

              vista  e  considerata,  dunque,  la  natura   del
           rapporto di lavoro giornalistico;

              assunto che le posizioni di diritto consolidatesi
           nel tempo in capo ai singoli giornalisti  componenti
           a vario  titolo  degli  uffici  stampa  non  possono
           subire alcuna 'reformatio in pejus',  persino  sotto
           l'aspetto strettamente retributivo, e ciò  anche  in
           forza del principio  della  tutela  dell'affidamento
           esistente  al  momento  in  cui  il  lavoratore   ha
           sottoscritto il contratto e l'inquadramento  per  le
           mansioni e il trattamento giuridico ed economico  di
           giornalista con qualifica di capo redattore del CCNL
           giornalistico FIEG (diritti quesiti);

              ricordato che il 24 ottobre 2007 tra  l'Assessore
           regionale alla Presidenza e l'ANCI SICILIA,  l'URPS,
           la FNSI-FIEG e l'associazione siciliana della stampa
           è stato sottoscritto il  'Contratto  collettivo  per
           l'individuazione e la regolamentazione  dei  profili
           professionali negli uffici stampa di cui all'art. 58
           della l.r. 18 maggio 1996, n. 33'  con  cui  vengono
           recepite  le  figure  professionali   previste   dal
           contratto nazionale giornalistico e che  si  applica
           al personale  giornalistico  componente  gli  uffici
           stampa;

              ricordato  ancora  che  l'applicazione  del  CCNL
           negli enti locali siciliani è ribadita  da  sentenza
           del Tribunale di Messina del 25 settembre 2008, dove
           trova riconoscimento la piena validità  dell'accordo
           per  l'individuazione  e  la  regolamentazione   dei
           profili professionali negli uffici stampa firmato da
           FNSI e associazione siciliana della stampa;

              ricordato anche che nella vacatio tra la sentenza
           della  Corte  costituzionale  (giugno  2007)  e   la
           stipula  della  contrattazione  collettiva  (ottobre
           2007)  è  intervenuta  (agosto  2007)  la  circolare
           dell'Assessore  regionale  per   la   famiglia   pro
           tempore, on. Paolo Colianni, che aveva  ribadito  la
           volontà del  Governo  regionale  d'istituire  uffici
           stampa negli enti  locali  e  nelle  amministrazioni
           pubbliche, citando la lunga serie  di  provvedimenti
           normativi vigenti in Sicilia su questa materia, e di
           fare  rispettare  negli  enti  locali  il   regolare
           pagamento   delle   retribuzioni   a   favore    dei
           giornalisti per le prestazioni  regolarmente  svolte
           negli uffici stampa degli enti locali;

              considerato, quindi, che con  tale  circolare  il
           Governo regionale aveva avvertito gli enti locali di
           non modificare lo status giuridico ed economico  dei
           giornalisti dei rispettivi uffici stampa, in  attesa
           di un successivo intervento concretizzatosi,  appena
           due mesi dopo, con la contrattazione collettiva,  in
           ossequio all'obbligatorietà dell'informazione  (art.
           1 della legge 7 giugno 2000, n. 150) quale  funzione
           delle   pubbliche    amministrazioni    (individuate
           all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 3 febbraio
           1993 e sue modifiche ed integrazioni);

              visto, peraltro, che, in applicazione  di  quanto
           disposto dall'art. 76 della legge 23 dicembre  2000,
           n. 388, i  giornalisti  dipendenti  dalle  pubbliche
           amministrazioni sono stati iscritti all'INPGI dal 1°
           gennaio 2001, senza alcuna modifica  degli  elementi
           costitutivi fondamentali del rapporto di lavoro;

              confermato, quindi, che in tutte le sedi è  stata
           riconosciuta la peculiarità del rapporto  di  lavoro
           giornalistico ancorché  prestato  all'interno  delle
           pubbliche amministrazioni;

              visto, invece, che  la  Procura  regionale  della
           Corte dei conti della Regione siciliana  ha  avviato
           un'indagine   in   ordine   all'applicazione   della
           sentenza della Corte costituzionale  n.  189  del  5
           giugno  2007,  creando   problemi   per   la   piena
           funzionalità dei vari uffici stampa delle  pubbliche
           amministrazioni siciliane;

              per sapere  quali  misure  intenda  adottare  per
           chiarire  rapidamente  con  la  Corte  dei  conti  i
           termini  della  questione,   come   da   riferimenti
           legislativi  e  ordinamentali  sopra  ricordati,   e
           assicurare  alle  pubbliche  amministrazioni  e   ai
           giornalisti operanti nei relativi uffici  stampa  la
           serenità necessaria al loro lavoro.

              (17 dicembre 2009)

                          MARZIANO-SPEZIALE-AMMATUNA-DIGIACOMO-
                          FARAONE-GALVAGNO-MARINELLO-PANARELLO-
                          PANEPINTO-RAIA

  • Bruno Marziano | Sito ufficiale

    Io sto con chi crede ancora nella politica seria e per bene. In questi anni, da solo o con il gruppo parlamentare del Partito Democratico, mi sono impegnato a Siracusa e in Sicilia per dare risposte concrete ai bisogni e alle aspettative della gente. Il mio lavoro ha sempre riguardato diverse aree strategiche per lo sviluppo del territorio: industria, politiche del lavoro, infrastrutture, ambiente, sanità, politiche sociali, scuola, università e formazione, cultura e turismo Sempre al servizio delle famiglie, dei giovani, dei lavoratori, delle imprese.