Opportuni chiarimenti sul seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2007 in materia di attività giornalistica presso le pubbliche amministrazioni.
XV Legislatura ARS INTERROGAZIONE (risposta orale) N. 935 - Opportuni chiarimenti sul seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2007 in materia di attività giornalistica presso le pubbliche amministrazioni. All'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, premesso che la sentenza della Corte costituzionale n. 189/2007 ha sancito: 1. l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, della legge della Regione siciliana 18 maggio 1996, n. 33 (relativa a 'Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche e abrogazione di norme'), nella parte in cui prevede che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica anche ai giornalisti degli uffici stampa negli enti locali siciliani; 2. l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione siciliana 17 marzo 2000, n. 8 ('Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000'), nella parte in cui prevede che la qualifica e il trattamento contrattuale di capo servizio si applica anche ai componenti degli uffici stampa negli enti locali siciliani; 3. l'illegittimità costituzionale dell'art. 127, comma 2, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 ('Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002'), nella parte in cui prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti locali è attribuita la qualifica e il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico; osservato che la Corte, in un passaggio della sentenza, ha statuito che 'le norme censurate si pongono in contrasto con il generale principio secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di lavoro è stato privatizzato, deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva'; rilevato che dall'esame della sentenza emerge come la Corte costituzionale abbia espunto dall'ordinamento giuridico le norme che attengono esclusivamente agli aspetti retributivi e all'inquadramento con mansioni giornalistiche di capo redattore e non già quelle che tuttora riconoscono, perché non interessate dalla pronuncia, il diritto all'inquadramento giuridico con mansioni di giornalista del personale destinatario delle norme in esame; rilevato altresì che: l'effetto retroattivo della sentenza della Corte costituzionale inficia le norme dichiarate contrarie alla Costituzione, in quanto inefficaci fin dall'origine, salvo per le situazioni giuridiche consolidatesi per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto quali, ad esempio, le sentenze passate in giudicato, gli atti amministrativi non più impugnabili, la prescrizione e la decadenza (Cass.civ. sez III 28 luglio 1997, n. 7057); e ancora, 'la retroattività delle sentenze interpretative addittive, pronunciate dalla Corte Costituzionale, trova il suo naturale limite nella intangibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici ormai esauriti in epoca precedente alla decisione della Corte' (Cons. giust. Amm. Sicilia 24 settembre 1993, n. 319); vista e considerata, dunque, la natura del rapporto di lavoro giornalistico; assunto che le posizioni di diritto consolidatesi nel tempo in capo ai singoli giornalisti componenti a vario titolo degli uffici stampa non possono subire alcuna 'reformatio in pejus', persino sotto l'aspetto strettamente retributivo, e ciò anche in forza del principio della tutela dell'affidamento esistente al momento in cui il lavoratore ha sottoscritto il contratto e l'inquadramento per le mansioni e il trattamento giuridico ed economico di giornalista con qualifica di capo redattore del CCNL giornalistico FIEG (diritti quesiti); ricordato che il 24 ottobre 2007 tra l'Assessore regionale alla Presidenza e l'ANCI SICILIA, l'URPS, la FNSI-FIEG e l'associazione siciliana della stampa è stato sottoscritto il 'Contratto collettivo per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa di cui all'art. 58 della l.r. 18 maggio 1996, n. 33' con cui vengono recepite le figure professionali previste dal contratto nazionale giornalistico e che si applica al personale giornalistico componente gli uffici stampa; ricordato ancora che l'applicazione del CCNL negli enti locali siciliani è ribadita da sentenza del Tribunale di Messina del 25 settembre 2008, dove trova riconoscimento la piena validità dell'accordo per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa firmato da FNSI e associazione siciliana della stampa; ricordato anche che nella vacatio tra la sentenza della Corte costituzionale (giugno 2007) e la stipula della contrattazione collettiva (ottobre 2007) è intervenuta (agosto 2007) la circolare dell'Assessore regionale per la famiglia pro tempore, on. Paolo Colianni, che aveva ribadito la volontà del Governo regionale d'istituire uffici stampa negli enti locali e nelle amministrazioni pubbliche, citando la lunga serie di provvedimenti normativi vigenti in Sicilia su questa materia, e di fare rispettare negli enti locali il regolare pagamento delle retribuzioni a favore dei giornalisti per le prestazioni regolarmente svolte negli uffici stampa degli enti locali; considerato, quindi, che con tale circolare il Governo regionale aveva avvertito gli enti locali di non modificare lo status giuridico ed economico dei giornalisti dei rispettivi uffici stampa, in attesa di un successivo intervento concretizzatosi, appena due mesi dopo, con la contrattazione collettiva, in ossequio all'obbligatorietà dell'informazione (art. 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150) quale funzione delle pubbliche amministrazioni (individuate all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e sue modifiche ed integrazioni); visto, peraltro, che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i giornalisti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni sono stati iscritti all'INPGI dal 1° gennaio 2001, senza alcuna modifica degli elementi costitutivi fondamentali del rapporto di lavoro; confermato, quindi, che in tutte le sedi è stata riconosciuta la peculiarità del rapporto di lavoro giornalistico ancorché prestato all'interno delle pubbliche amministrazioni; visto, invece, che la Procura regionale della Corte dei conti della Regione siciliana ha avviato un'indagine in ordine all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 5 giugno 2007, creando problemi per la piena funzionalità dei vari uffici stampa delle pubbliche amministrazioni siciliane; per sapere quali misure intenda adottare per chiarire rapidamente con la Corte dei conti i termini della questione, come da riferimenti legislativi e ordinamentali sopra ricordati, e assicurare alle pubbliche amministrazioni e ai giornalisti operanti nei relativi uffici stampa la serenità necessaria al loro lavoro. (17 dicembre 2009) MARZIANO-SPEZIALE-AMMATUNA-DIGIACOMO- FARAONE-GALVAGNO-MARINELLO-PANARELLO- PANEPINTO-RAIA