Categoria: Attività istituzionale
Area tematica: Tematiche generali

Istituzione delle citta' metropolitane di Palermo, Catania e Messina e riordino delle province regionali.

Onorevoli colleghi,
La difficile condizione della finanza pubblica, determinata soprattutto dalla stagnazione economica, a sua volta causata dalla crisi finanziaria ed economica internazionale, impone scelte rigorose per l'eliminazione delle spese derivanti dalla sovrapposizione di enti e strutture che esercitano le funzioni che possono essere attribuite agli enti territoriali, concentrando le risorse finanziarie pubbliche in modo razionale nei settori più importanti sotto il profilo dello sviluppo economico, sociale e civile del Paese.

L'attuazione della riforma costituzionale del 2001, come è noto, interessa tutte le Regioni a statuto ordinario e a Statuto speciale e dunque anche la Sicilia. I principi stabiliti nel nuovo titolo V, parte II, della Costituzione costituiscono un punto di riferimento essenziale anche per la legislazione della Regione Sicilia e, pertanto, una soppressione tout court delle province sarebbe in contrasto con l'articolo 114 della Costituzione, mentre sarebbe corretta l'abolizione delle province derivante dalla contestuale istituzione delle Città metropolitane nel loro territorio.

L'approvazione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici', coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, pone oggi la Regione Sicilia di fronte al problema di operare un profondo ripensamento delle istituzioni di governo di area vasta, attraverso l'istituzione delle Città metropolitane e attraverso il riordino delle istituzioni provinciali, sia nelle funzioni, sia nell'organizzazione, sia nelle circoscrizioni territoriali.

Nella presente proposta sono pertanto contenute disposizioni puntuali per avviare il processo di soppressione dei comuni di Palermo e Catania e Messina e delle province di Palermo e Catania e Messina per favorire l'istituzione delle Città metropolitane, un intervento di semplificazione e razionalizzazione del governo locale da molto tempo atteso. La Regione Sicilia si porrebbe in questo modo come anticipatrice di un processo di riforma molto importante per tutto il Paese.

Dal punto di vista istituzionale, la presente proposta di legge opera una drastica revisione degli organi di governo delle province al fine di definire una nuova governance' territoriale che consenta allo stesso tempo di ridurre i costi della politica (attraverso l'eliminazione delle Giunte, come richiesto dal decreto Monti) e di configurare organi di governo democratici che possano rafforzare il rapporto con i comuni dei territori provinciali. La scelta di razionalizzare e rafforzare le istituzioni territoriali previste dalla Costituzione impone tuttavia anche al legislatore regionale siciliano di sopprimere enti e strutture decentrate che non hanno una diretta legittimazione democratica. Queste strutture costituiscono il vero costo nascosto dell'amministrazione e della politica. Le inchieste di stampa e le analisi di diversi organismi di studio hanno posto in evidenza, al di là delle deviazioni e degli sperperi, come in ogni caso tutto ciò costituisca un fattore di aggravio di spesa, confusione nella ripartizione dei ruoli e delle funzioni e di aumento della pressione fiscale complessiva. Analizzando i bilanci di queste strutture è evidente come la gran parte dei fondi sia destinata alle spese di funzionamento e solo una minima parte sia ridistribuita ai cittadini, sotto forma di servizi e di opere pubbliche.

La proposta che sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea regionale siciliana provvede a sfoltire drasticamente un'ampia serie di organismi ed enti funzionali decentrati che esercitano funzioni a livello provinciale o territoriale, affidandone i compiti alle province. Allo stesso tempo, prevede l'avvio di un profondo processo di riordino istituzionale per il trasferimento delle funzioni oggi svolte direttamente o indirettamente dalla Regione ai comuni, alle province e alle Città metropolitane, in base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

La scelta di un profondo riordino degli enti per il governo di area vasta provinciale e metropolitana porta perciò ad una più complessiva semplificazione degli assetti istituzionali locali con sensibili ricadute in termini di risparmi e riduzioni della spesa pubblica che non potrebbero assolutamente derivare dalla semplice applicazione delle disposizioni dell'articolo 23 del decreto 201/2011 alla Regione Sicilia.

Ancora una volta la Sicilia, con questa proposta di legge innovativa, può porsi all'avanguardia di un processo profondo di riforma delle istituzioni locali, come è avvenuto, negli anni '90, attraverso la riforma che ha consentito l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
1. Nell'ambito del territorio della Regione vengono istituite le Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina.
2. La perimetrazione delle Città metropolitane coincide in prima attuazione con il territorio della provincia di riferimento. I comuni delle province di Palermo e di Catania e Messina, in attuazione dell'articolo 133 della Costituzione, possono optare di essere trasferiti ad altra provincia.
3. La città metropolitana acquisisce tutte la funzioni della preesistente provincia e le funzioni del comune capoluogo di ambito metropolitano. Ad essa sono attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; la legge regionale regola la successione della città metropolitana alla provincia e al comune capoluogo in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di questo ultimo ente.
4. La città metropolitana prende il posto della provincia e del comune capoluogo e si articola al suo interno in comuni metropolitani che prendono il posto dei comuni delle province e dei municipi dei comuni capoluogo. I comuni di Palermo e Catania e Messina si articolano in comuni metropolitani secondo le attuali circoscrizioni di decentramento comunale.
5. Sono organi della città metropolitana il sindaco, il consiglio metropolitano e l'assemblea dei sindaci dei comuni metropolitani. Per lo svolgimento delle sue funzioni il sindaco può scegliere sei collaboratori tra i componenti del consiglio metropolitano e dell'assemblea dei sindaci dei comuni metropolitani.
6. Il sindaco della città metropolitana è eletto in base all'attuale sistema per l'elezione dei presidenti di provincia. Il consiglio metropolitano è composto da quarantotto consiglieri eletti in base all'attuale sistema elettorale per l'elezione dei consigli provinciali. La Regione ridetermina i collegi elettorali per l'elezione del consiglio della città metropolitana, in modo da garantire un'adeguata rappresentanza alle comunità locali insistenti sulla parte del territorio metropolitano esterna a quello del preesistente comune capoluogo, nonché le modalità e i termini di indizione delle elezioni per la loro prima costituzione.
7. Con riferimento a ciascuna città metropolitana la legge regionale stabilisce le funzioni in relazione alle specifiche esigenze del proprio territorio. La ripartizione delle competenze degli organi di governo e l'organizzazione della città metropolitana è rimessa agli statuti e ai regolamenti del nuovo ente.
8. La prima elezione degli organi della città metropolitana avviene alla scadenza del mandato degli organi di governo dei comuni di Palermo e di Catania e Messina. A seguito dell'istituzione delle città metropolitane di Palermo e Catania e Messina sono soppresse la provincia regionale di Palermo, il comune di Palermo, la provincia regionale di Catania e il comune di Catania, la provincia regionale di Messina e il comune di Messina.

Art. 2.
1. Sono organi delle province regionali siciliane il presidente di provincia, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci dei comuni del territorio. Per lo svolgimento delle sue funzioni il presidente può scegliere quattro collaboratori tra i componenti del consiglio provinciale e dell'assemblea dei sindaci dei comuni del territorio.
2. Il presidente di provincia e il consiglio provinciale sono eletti in base all'attuale sistema elettorale per l'elezione degli organi di governo provinciali. Il consiglio è composto da dodici consiglieri. La Regione ridetermina i collegi elettorali per l'elezione del consiglio provinciale, in modo da garantire un'adeguata rappresentanza alle comunità locali insistenti sulla parte del territorio esterna a quello del comune capoluogo.
3. La prima elezione dei nuovi organi di governo delle province avviene alla scadenza dei mandati degli organi di governo delle attuali amministrazioni provinciali.

Art. 3.
1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione, nell'ambito della propria competenza legislativa, provvede all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati.
2. La legge regionale provvede altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi costituzionali della sussidiarietà, della differenziazione e della adeguatezza.
3. Dal 1 gennaio 2012 sono soppressi i consorzi di bonifica, le autorità d'ambito ottimale per i servizi idrici e per i rifiuti e le loro funzioni sono trasferite alle città metropolitane o alle province. Entro il 31 dicembre 2012 la Giunta regionale provvede a trasferire alle città metropolitane e alle province le risorse umane, finanziarie e strumentali degli enti soppressi.
4. Sono aboliti i difensori civici comunali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le loro funzioni possono essere attribuite, a mezzo di apposita convenzione, ai difensori civici della provincia in cui l'ente locale è compreso, che assumono la denominazione di difensori civici territoriali'.

Art. 4.
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione procede al riordino complessivo delle proprie strutture amministrative per il trasferimento ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle funzioni oggi svolte direttamente o indirettamente dalla Regione, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, procedendo alla contestuale allocazione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

Art. 5. Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 

  • Bruno Marziano | Sito ufficiale

    Io sto con chi crede ancora nella politica seria e per bene. In questi anni, da solo o con il gruppo parlamentare del Partito Democratico, mi sono impegnato a Siracusa e in Sicilia per dare risposte concrete ai bisogni e alle aspettative della gente. Il mio lavoro ha sempre riguardato diverse aree strategiche per lo sviluppo del territorio: industria, politiche del lavoro, infrastrutture, ambiente, sanità, politiche sociali, scuola, università e formazione, cultura e turismo Sempre al servizio delle famiglie, dei giovani, dei lavoratori, delle imprese.