Opportuni chiarimenti sul seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2007 in materia di attività giornalistica presso le pubbliche amministrazioni.
XV Legislatura ARS
INTERROGAZIONE
(risposta orale)
N. 935 - Opportuni chiarimenti sul seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 189 del 2007 in
materia di attività giornalistica presso le
pubbliche amministrazioni.
All'Assessore per la famiglia, le politiche
sociali e le autonomie locali, premesso che la
sentenza della Corte costituzionale n. 189/2007 ha
sancito:
1. l'illegittimità costituzionale dell'art. 58,
comma 1, della legge della Regione siciliana 18
maggio 1996, n. 33 (relativa a 'Interventi urgenti
per l'economia. Norme in materia di impresa,
agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca.
Disposizioni su altre materie, modifiche e
abrogazione di norme'), nella parte in cui prevede
che il contratto nazionale di lavoro giornalistico
si applica anche ai giornalisti degli uffici stampa
negli enti locali siciliani;
2. l'illegittimità costituzionale dell'art. 16,
comma 2, della legge della Regione siciliana 17
marzo 2000, n. 8 ('Disposizioni programmatiche e
finanziarie per l'anno 2000'), nella parte in cui
prevede che la qualifica e il trattamento
contrattuale di capo servizio si applica anche ai
componenti degli uffici stampa negli enti locali
siciliani;
3. l'illegittimità costituzionale dell'art. 127,
comma 2, della legge della Regione Siciliana 26
marzo 2002, n. 2 ('Disposizioni programmatiche e
finanziarie per l'anno 2002'), nella parte in cui
prevede che ai giornalisti componenti gli uffici
stampa già esistenti presso gli enti locali è
attribuita la qualifica e il trattamento
contrattuale di redattore capo, in applicazione del
contratto nazionale di lavoro giornalistico;
osservato che la Corte, in un passaggio della
sentenza, ha statuito che 'le norme censurate si
pongono in contrasto con il generale principio
secondo il quale il trattamento economico dei
dipendenti pubblici, il cui rapporto di lavoro è
stato privatizzato, deve essere disciplinato dalla
contrattazione collettiva';
rilevato che dall'esame della sentenza emerge
come la Corte costituzionale abbia espunto
dall'ordinamento giuridico le norme che attengono
esclusivamente agli aspetti retributivi e
all'inquadramento con mansioni giornalistiche di
capo redattore e non già quelle che tuttora
riconoscono, perché non interessate dalla pronuncia,
il diritto all'inquadramento giuridico con mansioni
di giornalista del personale destinatario delle
norme in esame;
rilevato altresì che:
l'effetto retroattivo della sentenza della Corte
costituzionale inficia le norme dichiarate contrarie
alla Costituzione, in quanto inefficaci fin
dall'origine, salvo per le situazioni giuridiche
consolidatesi per effetto di eventi che
l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre
tale effetto quali, ad esempio, le sentenze passate
in giudicato, gli atti amministrativi non più
impugnabili, la prescrizione e la decadenza
(Cass.civ. sez III 28 luglio 1997, n. 7057);
e ancora, 'la retroattività delle sentenze
interpretative addittive, pronunciate dalla Corte
Costituzionale, trova il suo naturale limite nella
intangibilità delle situazioni e dei rapporti
giuridici ormai esauriti in epoca precedente alla
decisione della Corte' (Cons. giust. Amm. Sicilia 24
settembre 1993, n. 319);
vista e considerata, dunque, la natura del
rapporto di lavoro giornalistico;
assunto che le posizioni di diritto consolidatesi
nel tempo in capo ai singoli giornalisti componenti
a vario titolo degli uffici stampa non possono
subire alcuna 'reformatio in pejus', persino sotto
l'aspetto strettamente retributivo, e ciò anche in
forza del principio della tutela dell'affidamento
esistente al momento in cui il lavoratore ha
sottoscritto il contratto e l'inquadramento per le
mansioni e il trattamento giuridico ed economico di
giornalista con qualifica di capo redattore del CCNL
giornalistico FIEG (diritti quesiti);
ricordato che il 24 ottobre 2007 tra l'Assessore
regionale alla Presidenza e l'ANCI SICILIA, l'URPS,
la FNSI-FIEG e l'associazione siciliana della stampa
è stato sottoscritto il 'Contratto collettivo per
l'individuazione e la regolamentazione dei profili
professionali negli uffici stampa di cui all'art. 58
della l.r. 18 maggio 1996, n. 33' con cui vengono
recepite le figure professionali previste dal
contratto nazionale giornalistico e che si applica
al personale giornalistico componente gli uffici
stampa;
ricordato ancora che l'applicazione del CCNL
negli enti locali siciliani è ribadita da sentenza
del Tribunale di Messina del 25 settembre 2008, dove
trova riconoscimento la piena validità dell'accordo
per l'individuazione e la regolamentazione dei
profili professionali negli uffici stampa firmato da
FNSI e associazione siciliana della stampa;
ricordato anche che nella vacatio tra la sentenza
della Corte costituzionale (giugno 2007) e la
stipula della contrattazione collettiva (ottobre
2007) è intervenuta (agosto 2007) la circolare
dell'Assessore regionale per la famiglia pro
tempore, on. Paolo Colianni, che aveva ribadito la
volontà del Governo regionale d'istituire uffici
stampa negli enti locali e nelle amministrazioni
pubbliche, citando la lunga serie di provvedimenti
normativi vigenti in Sicilia su questa materia, e di
fare rispettare negli enti locali il regolare
pagamento delle retribuzioni a favore dei
giornalisti per le prestazioni regolarmente svolte
negli uffici stampa degli enti locali;
considerato, quindi, che con tale circolare il
Governo regionale aveva avvertito gli enti locali di
non modificare lo status giuridico ed economico dei
giornalisti dei rispettivi uffici stampa, in attesa
di un successivo intervento concretizzatosi, appena
due mesi dopo, con la contrattazione collettiva, in
ossequio all'obbligatorietà dell'informazione (art.
1 della legge 7 giugno 2000, n. 150) quale funzione
delle pubbliche amministrazioni (individuate
all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 3 febbraio
1993 e sue modifiche ed integrazioni);
visto, peraltro, che, in applicazione di quanto
disposto dall'art. 76 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, i giornalisti dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni sono stati iscritti all'INPGI dal 1°
gennaio 2001, senza alcuna modifica degli elementi
costitutivi fondamentali del rapporto di lavoro;
confermato, quindi, che in tutte le sedi è stata
riconosciuta la peculiarità del rapporto di lavoro
giornalistico ancorché prestato all'interno delle
pubbliche amministrazioni;
visto, invece, che la Procura regionale della
Corte dei conti della Regione siciliana ha avviato
un'indagine in ordine all'applicazione della
sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 5
giugno 2007, creando problemi per la piena
funzionalità dei vari uffici stampa delle pubbliche
amministrazioni siciliane;
per sapere quali misure intenda adottare per
chiarire rapidamente con la Corte dei conti i
termini della questione, come da riferimenti
legislativi e ordinamentali sopra ricordati, e
assicurare alle pubbliche amministrazioni e ai
giornalisti operanti nei relativi uffici stampa la
serenità necessaria al loro lavoro.
(17 dicembre 2009)
MARZIANO-SPEZIALE-AMMATUNA-DIGIACOMO-
FARAONE-GALVAGNO-MARINELLO-PANARELLO-
PANEPINTO-RAIA
17/12/2009