Introduzione della doppia scheda per l'elezione dei sindaci e dei presidenti di provincia. Multipreferenze e voto di genere
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
con il presente disegno di legge si intende
consentire ai cittadini siciliani di esercitare il
diritto di voto in ordine alla scelta del sindaco o
del presidente della provincia in modo più chiaro ed
esplicito, e per la propria rappresentanza a superare
quei limiti che portano di fatto a escludere o a
contenere in modo improprio la rappresentanza di
genere femminile..
La prima questione che emerge nell'attuale sistema
elettorale per i comuni e per le province regionali, é
quella della scheda unica, dove il voto espresso
dall'elettore risulta assegnato automaticamente anche
al sindaco o al presidente della provincia pur non
essendo direttamente segnato il nome del candidato
prescelto alle predette cariche.
Dopo 17 anni dalla prima legge sull'elezione diretta
del sindaco, l'esperienza ha evidenziato e fatto
lievitare alcune storture e incongruenze che hanno
tradito lo spirito originario della stessa legge di
elezione diretta del sindaco.
Pur prevedendo l'attuale sistema elettorale il voto
disgiunto, tuttavia esso è alquanto limitato in quanto
spesso è accaduto che si indichi solo il voto di lista
per i consigli comunali e provinciali e non quello per
il sindaco o il presidente della provincia. In
sostanza il voto espresso solo a favore di una delle
liste presenti é assegnato ugualmente al candidato
sindaco o presidente cui quella lista è collegata al
di là, probabilmente, dell'autentica volontà
dell'elettore.
Così stando le cose, infatti, tale volontà non
risulta pienamente espressa, quindi rispettata secondo
il principio univoco di una scelta deliberata a favore
di uno dei diversi candidati alla carica di sindaco o
di presidente della provincia.
La presenza della scheda unica, di fatto, può essere
considerata anche causa dell'aumento di schede nulle
per la difficoltà di praticare il voto disgiunto e
inficia la base principale dell'elezione diretta del
sindaco e del presidente della provincia che non
dovrebbero trovare intermediari di sorta tra loro e il
corpo elettorale che li elegge.
Ma, accanto a questa prima fondamentale questione,
ne esistono altre da affrontare e risolvere apportando
i dovuti e necessari aggiustamenti all'attuale
legislazione.
Anche la scelta della rappresentanza nei consigli
comunali e provinciali presenta qualche problema,
seppure di diversa natura. Bisogna constatare,
infatti, che per quanti sforzi si facciano, per quanto
la consapevolezza del ruolo della donna sia maturata
nella società, resta ancora precaria e limitata la
presenza femminile in tali organismi. Il problema, per
la verità, riguarda anche il governo delle giunte
locali per cui appare necessario introdurre formule
che obblighino per legge al rispetto di una
equilibrata rappresentanza di genere sia negli organi
di governo che nei consigli. In questo senso il
presente disegno introduce la multi preferenza con
obbligo, pena la nullità, a una scelta di genere.
Con le modifiche così proposte si vuole offrire la
possibilità di recuperare l'ispirazione che mosse il
legislatore a introdurre per primo in Sicilia
l'elezione diretta, quella di recuperare un rapporto
tra la popolazione e le istituzioni di governo locale,
prima e sopra la rappresentanza di partito. Il
rispetto di un'equilibrata rappresentanza dei generi
mira a far si che gli organi amministrativi e di
rappresentanza locale rispecchino la naturale
articolazione della società e la diversità dei punti
di vista legati alle diverse appartenenze di genere.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Modalità di elezione del sindaco
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale
15 settembre 1997, n. 35, é così modificato:
3. La votazione per l'elezione del sindaco e del
consiglio comunale avviene mediante due schede
separate, di colore diverso, una per l'elezione del
sindaco, l'altra per l'elezione del consiglio
comunale.
3 bis. La scheda di votazione per l'elezione del
sindaco contiene il nome e il cognome dei candidati
alla carica di sindaco con accanto il contrassegno
identificativo di ogni candidatura.
3 ter. Il voto per il sindaco si esprime tracciando
un segno sul nome e il cognome o sul contrassegno
identificativo del candidato, ovvero su entrambi.
3 quater. Per la nullità delle schede si applicano
le vigenti disposizioni di legge in materia. Sono
annullate le schede che non consentono di individuare
la scelta dell'elettore.'.
Art. 2.
Modalità di elezione del presidente della provincia
regionale
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale
15 settembre 1997, n. 35, é così modificato:
2. La votazione per l'elezione del presidente della
provincia regionale e del consiglio avviene mediante
due schede separate, di colore diverso, una per
l'elezione del presidente della provincia regionale,
l'altra per l'elezione del consiglio provinciale.
2 bis. La scheda di votazione per l'elezione del
presidente della provincia regionale contiene il nome
e il cognome dei candidati alla carica di presidente
con accanto il contrassegno identificativo di ogni
candidatura.
2 ter. Il voto per il presidente della provincia
regionale si esprime tracciando un segno sul nome e il
cognome o sul contrassegno identificativo del
candidato, ovvero su entrambi.
2 quater. Per la nullità delle schede si applicano
le vigenti disposizioni di legge in materia. Sono
annullate le schede che non consentono di individuare
la scelta dell'elettore.'.
Art. 3.
Multi preferenza e voto di genere
1. E' consentito all'elettore esprimere nell'ambito
della lista prescelta per il consiglio comunale e/o
per il consiglio provinciale un massimo di due
preferenze, purché una di genere.
2. Qualora le preferenze siano espresse per
rappresentanti dello stesso genere le preferenze sono
nulle.
Art. 4.
Rispetto quote di genere nelle nomine
1. Il numero dei componenti nominati da comuni e
province presso tutte le società, sia interamente che
parzialmente partecipate, non può eccedere le tre
unità e deve rispettare le diversità di genere pena la
loro nullità.
Art. 5.
Disposizioni comuni
1. Dall'entrata in vigore della presente legge le
norme in contrasto con la presente normativa cessano
di avere vigore.
Art. 6.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della
24/04/2010