N. 1671 - Verifica sulle procedure di riscossione della TARSU adottate dal comune di Noto (SR).
All'Assessore per le autonomie locali e la
funzione pubblica e all'Assessore per l'energia e i
servizi di pubblica utilità, premesso che, ai sensi
dell'articolo 48 del d.lgs. 267/2000, la potestà di
determinare o di modificare le tariffe per la
copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani è della giunta e non del sindaco;
rilevato che la legge dispone che la tariffa deve
essere commisurata specificatamente ai costi reali e
accertati del servizio per i rifiuti interni e,
pertanto, deve farsi una esatta e minuziosa
ricognizione di tali costi;
visto che il comune di Noto, con diverse
determine sindacali, ha stabilito di anno in anno (a
partire dal 2005 con delibera n. 103 del 30.12.2005)
la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni limitandosi ad enumerare, senza altro
specificare, le voci di pagamento effettuate a
beneficio dei gestori del servizio;
osservato, inoltre, che anche per l'esercizio
2010 sono stati confermati ed emessi ruoli con il
regime TARSU in difformità da quanto previsto
dall'art. 8 del decreto-legge n. 194/2009, che ne ha
prorogato l'applicazione solo fino al 30 giugno
2010;
osservato altresì che nel bilancio comunale non è
stato previsto il capitolo di spesa obbligatorio per
le esenzioni e agevolazioni di cui all'art. 67,
comma 3, del d.lgs. n. 507/1993;
per sapere:
come intendano intervenire per assicurare il
rispetto della legge, che attribuisce alla giunta e
non al solo sindaco di determinare o modificare le
tariffe;
se intendano verificare le modalità di calcolo
delle stesse, che nel comune di Noto appaiono
assolutamente approssimative e non in grado di
motivare i ripetuti aumenti annuali;
se intendano verificare la destinazione del
gettito TARSU e la legittimità di alcuni esoneri dal
pagamento, quali quelli degli uffici comunali, che
scaricano sui cittadini, aggravandoli pesantemente,
le loro cartelle di pagamento.
(1° febbraio 2011)
MARZIANO
01/02/2011