N. 1671 - Verifica sulle procedure di riscossione della TARSU adottate dal comune di Noto (SR).
All'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 267/2000, la potestà di determinare o di modificare le tariffe per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani è della giunta e non del sindaco; rilevato che la legge dispone che la tariffa deve essere commisurata specificatamente ai costi reali e accertati del servizio per i rifiuti interni e, pertanto, deve farsi una esatta e minuziosa ricognizione di tali costi; visto che il comune di Noto, con diverse determine sindacali, ha stabilito di anno in anno (a partire dal 2005 con delibera n. 103 del 30.12.2005) la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni limitandosi ad enumerare, senza altro specificare, le voci di pagamento effettuate a beneficio dei gestori del servizio; osservato, inoltre, che anche per l'esercizio 2010 sono stati confermati ed emessi ruoli con il regime TARSU in difformità da quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge n. 194/2009, che ne ha prorogato l'applicazione solo fino al 30 giugno 2010; osservato altresì che nel bilancio comunale non è stato previsto il capitolo di spesa obbligatorio per le esenzioni e agevolazioni di cui all'art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993; per sapere: come intendano intervenire per assicurare il rispetto della legge, che attribuisce alla giunta e non al solo sindaco di determinare o modificare le tariffe; se intendano verificare le modalità di calcolo delle stesse, che nel comune di Noto appaiono assolutamente approssimative e non in grado di motivare i ripetuti aumenti annuali; se intendano verificare la destinazione del gettito TARSU e la legittimità di alcuni esoneri dal pagamento, quali quelli degli uffici comunali, che scaricano sui cittadini, aggravandoli pesantemente, le loro cartelle di pagamento. (1° febbraio 2011) MARZIANO